Il quadro sugli alimenti per sportivi, negli anni passati, è stato oggetto di una importante revisione normativa strettamente relazionata alla modifica sui c.d. alimenti dietetici; categoria nella quale gli alimenti per sportivi rientravano.


Nel 2013, infatti, il legislatore europeo ha emanato il Reg. UE 609/2013 (1) con il quale ha revisionato integralmente la disciplina sugli alimenti fino a quel momento definiti “dietetici/destinati ad una alimentazione particolare” rappresentata dalla Direttiva 2009/39/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 111/1992).


L’esigenza di questa revisione, in particolare, era emersa nella Relazione della Commissione EU del 2008: qui, si era evidenziato come la definizione di “prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare” si fosse prestata a diverse interpretazioni da parte delle autorità nazionali con la conseguenza di creare negli anni una eccessiva difformità normativa e interpretativa sul territorio europeo.

Difformità che ha così evidenziato la necessità di intervenire per attuare una armonizzazione e per uniformare sul territorio comunitario questo specifico ambito.

Da qui, dunque, la revisione del quadro normativo che si è attuata con la pubblicazione del Regolamento 609; norma che si applica dal 20 luglio 2016.


In particolare, il Regolamento abolisce il concetto di “alimenti destinati ad una alimentazione”, abroga la Direttiva 2009/39 nonché le diverse direttive a sua integrazione e relative a categorie specifiche di alimenti (2).


Il Regolamento 609 individua gli alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione e in questo senso viene proprio definito come Regolamento FSG – Food for specific groups.

Nella categoria dei FSG, però, il legislatore ha ritenuto di far rientrare “solo” le seguenti categorie di alimenti:


  1. Alimenti per lattanti e formula di proseguimento;
  2. Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia;
  3. Alimenti a fini medici speciali;
  4. Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.


I prodotti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 609 sono alimenti ad uso corrente e quindi sono soggetti alle norme della legislazione alimentare generale e orizzontale (3).


Per quanto di interesse, si evince come l’elenco dei FSG non comprenda i prodotti c.d. per sportivi: infatti, sia nel momento della pubblicazione del Regolamento 609 che successivamente con la Relazione emanata nel 2016 (4), il legislatore ha riconosciuto lo sport come una pratica corrente e le persone che praticano attività sportive come soggetti/consumatori che non hanno ragione di essere classificabili come gruppo specifico.

Per tali ragioni e visto che il quadro normativo orizzontale è stato ritenuto adeguato ed efficace, non si è considerata la necessità di classificare gli alimenti per sportivi come destinati a gruppi specifici di consumatori (5).


A livello operativo, le caratteristiche che gli alimenti per sportivi possono avere per andare incontro alle richieste dei consumatori che svolgono attività fisica e sportiva possono essere gestite, monitorate e comunicate conformemente all’impianto normativo orizzontale messo a disposizione degli operatori.

Partendo dal Reg. UE 852/2004 sui requisiti di igiene per arrivare, ad esempio, al Reg. CE 1925/2006 che disciplina l’aggiunta di vitamine, sali minerali e di sostanze di altro tipo nei prodotti.


Dal punto di vista comunicazionale, poi, l’eventuale funzionalità correlata all’esercizio fisico può essere presentata ai consumatori nel rispetto delle disposizioni generali in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti: la normativa di riferimento è rappresentata dal Reg. UE 1169/2011 sulla fornitura delle informazioni ai consumatori e dal Reg. CE 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.


Di particolare interesse, nel contesto di questa breve disamina, può essere proprio il Regolamento 1924 che, come noto, consente agli operatori di vantare in etichetta e nella pubblicità i benefici nutrizionali e salutistici che gli alimenti apportano.

Benefici che, in tal caso, si rivolgono a quei consumatori particolarmente interessati ad alimenti in grado di supportarli durante le loro prestazioni sportive e nei loro sforzi fisici.

Ben inteso ogni rivendicazione deve essere valutata e verificata, alla luce delle specifiche condizioni dettate dalla norma, e quindi la effettiva presenza del nutriente benefico, ad esempio, in dosi efficaci e biodisponibili.


Citiamo qui alcuni claims salutistici che, presenti nell’elenco del Reg. CE 432/2012, sono autorizzati e che possono essere usati nel rispetto delle condizioni specificamente previste:


  • se un alimento è una fonte di proteine ai sensi del claim «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato Reg. CE 1924/2006, si può impiegare il claim “le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare”.


È autorizzato, alle stesse condizioni, il claim “le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare”.


  • Se l’alimento fornisce un apporto giornaliero di 200mg di vitamina C, si può impiegare il claim “la vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso”.

Il claim deve essere accompagnato dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.


  • Se l’alimento fornisce un apporto giornaliero di 3g di creatina, si può usare il claim “la creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata”.

Il claim è solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso e l’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.


  • Per gli adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza, e se l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di 3g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza che permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte alla settimana per diverse settimane, con un’intensità almeno pari al 65-75% del carico massimale di ripetizione (in nota, si precisa che il carico massimale di ripetizione è il peso massimo o la forza massima che un individuo può esercitare in un singolo sollevamento), si può usare il claim “il consumo quotidiano di creatina può rafforzare l’effetto dell’allenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni”.


  • Solo per le soluzioni di carboidrati che, secondo le istruzioni per l’uso, forniscono tra 30 e 90g di carboidrati all’ora, quando i carboidrati in questione sono glucosio, saccarosio, fruttosio e/o maltodestrine, alle seguenti condizioni: a) il fruttosio (derivato da fruttosio e/o da saccarosio) non deve rappresentare più di 1/3 dei carboidrati totali, e b) il glucosio (derivato da glucosio, da saccarosio e/o da maltodestrine) non deve superare 60 g/h, si può usare per gli alimenti destinati ad adulti allenati che svolgono un esercizio fisico intenso e prolungato il claim “le soluzioni di carboidrati contribuiscono al miglioramento delle prestazioni fisiche durante un esercizio fisico intenso e prolungato negli adulti allenati”.

Il consumatore va informato del fatto che solo gli adulti allenati che svolgono un esercizio fisico intenso (almeno il 65 % del VO2max) e prolungato (almeno 60 minuti) ottengono l'effetto benefico.


Il mercato si è ormai adattato ai cambiamenti portati dalla revisione normativa sugli ex alimenti dietetici e in questo contesto gli operatori che producono e commercializzano alimenti per sportivi si sono da tempo adeguati a sfruttare gli strumenti normativi a loro disposizione pur sempre a fronte di una continua ricerca e innovazione, dal punto di vista scientifico, per predisporre e presentare nuove formulazioni.

 Gli alimenti per sportivi

Riferimenti bibliografici