La legge sul Made in Italy:
cosa cambia nel settore cosmetico 

In data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 la c.d. legge sul Made in Italy, entrata in vigore l’11 gennaio 2024 che potrebbe avere un significativo impatto in vari settori, tra cui quello cosmetico.


Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha definito la nuova legge "un provvedimento storico, che segna una svolta nella politica industriale del Paese, intervenendo a 360 gradi per stimolare e proteggere la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare nuove competenze in vista delle sfide globali che abbiamo davanti. (Comunicato stampa del 20 dicembre 2023).


Va premesso che i decreti attuativi della legge devono ancora vedere la luce e quindi rimangono diversi punti di incertezza in relazione alla concreta applicazione delle norme contenute nel nuovo testo legislativo e dei settori nei quali essa inciderà.


A norma dell’art. 1 la legge in questione “reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea”.


Va premesso che i decreti attuativi della legge devono ancora vedere la luce e quindi rimangono diversi punti di incertezza in relazione alla concreta applicazione delle norme contenute nel nuovo testo legislativo e dei settori nei quali essa inciderà.


Tra le norme che paiono maggiormente rilevanti, per alcune delle quali deve ancora essere chiarito se esse saranno operative nel settore cosmetico, vi sono le seguenti.


L’art. 4 prevede l’istituzione di un “Fondo nazionale del Made in Italy”. Secondo tale norma “Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024”.


L’art. 6 prevede che “Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.


Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.


I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.


L'art. 18 istituisce il liceo del made in Italy con lo scopo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Il liceo del made in Italy sarà attivo a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.


L’art. 33 prevede sostegni al settore fieristico in Italia con lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni attuative verranno emanate con decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.


Di particolare rilievo pare l’art. 41 istitutivo del “Contrassegno per il made in Italy”. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sul Made in Italy dovrà essere emanato un decreto per l’adozione di “un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy»”, fuori dei casi consentiti ai sensi della legge.


Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni”.


Il comma 3 specifica che “Il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.”


Bisognerà comunque attendere il decreto attuativo per verificare i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali sarà possibile ottenere l'autorizzazione.


Misure di sostegno per la promozione e il sostentamento della ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) sono previste dall’art. 47 (Blockchain per la tracciabilità delle filiere). A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.


In particolare, secondo il comma 4 dell’art. 47 “Il Ministero delle imprese e del made in Italy, …, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità”.


L’art. 48, rubricato “Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo”, prevede che “1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.


2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1”.