Microplastiche
Il 25 Settembre 2023 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/2055 (1) recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.
La modifica consiste nell'aggiunta di una nuova voce 78 nell'Allegato XVII del REACH, che limita le microparticelle di polimeri sintetici, e di due nuove appendici 15 e 16 che indicano le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.
Questa restrizione riguarda tutte le particelle polimeriche sintetiche intenzionalmente aggiunte di dimensioni inferiori a cinque millimetri, che sono organiche, insolubili e resistono alla degradazione e indica che "non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso".
DEFINIZIONE - Microparticelle di polimeri sintetici
Polimeri (così come definiti dal REACH) solidi che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1% in peso di tali particelle o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
b) almeno l’1% in peso delle particelle di cui sopra soddisfa una delle seguenti condizioni:
i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.
ESENZIONI DALLA DEFINIZIONE
I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:
a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
b) polimeri degradabili (dimostrato conformemente all’appendice 15);
c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l (dimostrato conformemente all’appendice 16);
d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.
ESENZIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
La restrizione non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali.
Inoltre, sono fuori dal campo di applicazione prodotti medicinali, fertilizzanti, additivi alimentari e alimenti, dispositivi medico-diagnostici in vitro
Il regolamento non si applica, inoltre, all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:
a) contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell’ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto;
b) le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell’ambito di applicazione della presente voce;
c) incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto.
DEROGHE TEMPORALI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Il regolamento prevede che, con tempistiche differenti, vi siano degli obblighi di comunicazione e informazione.
TRASMISSIONE ALL’AGENZIA
Con modalità ancora da definire quando l’articolo è stato scritto, i soggetti coinvolti hanno obblighi di trasmettere periodicamente alcuni dati all’ECHA.
Riferimenti bibliografici