Legge e dintorni
Antonio Fiumara
Avvocato dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Antonio Fiumara è specializzato nel diritto penale di impresa e in particolare nel diritto alimentare, ambientale e della sicurezza e igiene sul lavoro. Assiste e difende le aziende in ambito penale e presta consulenza specialistica anche nelle fasi di contenzioso civile e amministrativo. È autore di articoli pubblicati su riviste di settore ed interviene quale relatore a convegni e seminari.
Bio...
Con la sentenza n. 23642/2022 la III Sezione della Cassazione Penale si è pronunciata sulla condotta di un commerciante che aveva posto in vendita dei cosmetici con una shelf-life modificata.
Val la pena dunque soffermarsi sulle responsabilità dei “distributori” dei prodotti cosmetici, anche in considerazione dei nuovi obblighi che l’art. 19 Reg. 988/2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (1), ha introdotto a carico degli operatori che commercializzano tramite siti online.
Per introdurci nella materia in esame, pare opportuno ricordare, innanzitutto, che il Reg. 1223/2009 (che per comodità, chiameremo anche il Regolamento Cosmetici) individua la “Persona Responsabile” quale garante del rispetto della normativa di settore e, in particolare, della sicurezza e conformità dei prodotti messi in commercio.
Questa figura coincide in prima battuta con il fabbricante, e cioè con la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. Quando si tratta di cosmetici importati sul territorio europeo, la posizione di garanzia viene invece individuata nell’importatore.
Coerentemente con la disciplina in materia di delega di funzioni, viene previsto che sia il fabbricante che l’importatore possano designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno dell’Unione Europea che assumerà così la posizione di garanzia della persona responsabile. In questi casi, per avere validità ed efficacia, la delega dovrà essere conferita in forma scritta e formalmente accettata dal delegato.
Oltre al fabbricante e all’importatore, il Regolamento Cosmetici ravvisa degli autonomi profili di responsabilità anche in capo al distributore che, come osservato al Considerando 14, ricopre tutte le figure che vanno dal grossista ai dettaglianti che vendono direttamente al consumatore finale. Sarà quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alle specifiche mansioni svolte da ciascuno di tali operatori.
L’art. 4, paragrafo 6 del Reg. 1223/2009 ci ricorda che il distributore assume i doveri della persona responsabile in due situazioni differenti:
- quando mette in commercio prodotti con il proprio nome o marchio;
- oppure quando modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo che possa esserne compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
Mentre la prima ipotesi è di immediata e facile comprensione, visto che accomuna il distributore al fabbricante, la seconda appare di più difficile valutazione, tenuto conto che nessuna norma precisa quando la “modifica” deve considerarsi rilevante ai fini dell’assunzione di responsabilità.
L’unico limite che ci fornisce il legislatore europeo è dato dalla traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato; tale attività, in linea generale, “non” viene infatti considerata una modifica tale da poter compromettere la conformità del prodotto.
In realtà, a parere di chi scrive, neppure questa situazione può considerarsi del tutto esente da responsabilità visto che la traduzione accurata dell’etichetta di un cosmetico richiede molta competenza e l’uso di termini errati potrebbe mettere in discussione la classificazione del prodotto.
Ad ogni modo, l’art. 13 Reg. 1223 prevede che quando il distributore effettua la traduzione di alcuni elementi dell’etichettatura per conformarsi alla legislazione nazionale, sebbene non assuma i doveri della persona responsabile, ha comunque l’onere di adempiere all’obbligo di notifica alla Commissione (2).
Quindi, nei casi sopra visti il distributore assume le responsabilità spettanti al fabbricante o, a seconda dei casi, all’importatore.
Oltre a tali ipotesi, l’art. 6 del Regolamento Cosmetici prevede poi degli ulteriori, e autonomi, obblighi a carico del distributore.
Quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, i distributori devono agire con la dovuta attenzione e diligenza e, per tale motivo, devono sempre verificare che:
- l’etichetta contenga le informazioni obbligatorie previste;
- siano rispettati i requisiti linguistici;
- non sia decorso il termine di durata minima.
Si tratta di doveri di controllo (che potremmo definire di natura “formale”) che si accompagnano ad altri obblighi, quali quello di adottare misure di stoccaggio e/o trasporto tali da non pregiudicare la conformità ai requisiti di sicurezza e l’obbligo della tracciabilità dei prodotti commercializzati (3).
Ma vi sono anche altri adempimenti di carattere più “sostanziale”.
Quando il distributore ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa, non lo dovrà mettere in commercio finché lo stesso non sarà stato reso idoneo. Tale disposizione, come evidente, mira a responsabilizzare tutti gli operatori della filiera così da prevenire possibili problemi per la sicurezza dei consumatori.
Ma il dovere di controllo si estende anche all’ipotesi in cui il prodotto sia già sul mercato.
In tale caso, il distributore dovrà infatti verificare che siano state adottate tutte le misure correttive necessarie e, se opportuno, anche il ritiro e richiamo dei prodotti dalla vendita. In tale contesto, inoltre, se il prodotto cosmetico presentasse un rischio per la salute umana, il distributore dovrà immediatamente informare la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui ha reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.
Tale dovere di “informativa” troverà applicazione quando sarà l’operatore, in autocontrollo, ad accorgersi della non conformità ma, naturalmente, nulla esclude che sia la stessa Autorità di controllo ad avanzare una esplicita richiesta a seguito di un accertamento.
Il successivo articolo 26 stabilisce infatti che le autorità possono chiedere ai distributori “di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme” agli obblighi di legge.
In sintesi, anche quando non assume le responsabilità del fabbricante, il distributore ha comunque degli autonomi doveri di controllo che lo obbligano a verificare la conformità dei cosmetici commercializzati e ad attivarsi immediatamente, informando anche le autorità competenti, quando ritiene che gli stessi siano pericolosi per la salute.
Come anticipato, la figura del distributore che commercializza prodotti online si è arricchita di nuove responsabilità alla luce dell’art. 19 del Reg. 988/2023.
Tale norma, che si applicherà a decorrere dal prossimo 13 dicembre 2024, prevede che:
“se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.”
Senza necessità, in questa sede, di analizzare compiutamente tale disposizione normativa, ciò che interessa mettere in luce è che, quando l’operatore economico che vende prodotti cosmetici online è un distributore, la responsabilità per gli obblighi di informazione stabiliti dal Reg. 988 ricadrà anche su di lui.
Il distributore online dovrà infatti garantire la fornitura di tutte le informazioni necessarie sul proprio sito di vendita, secondo le precise modalità indicate dalla norma.
Poiché tali informazioni dovranno necessariamente pervenire dal fabbricante, è consigliabile che, in prospettiva futura, i contratti tra gli operatori della filiera vengano opportunamente adeguati.
Le responsabilità del distributore
di prodotti cosmetici
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0988
- L’art. 13, par. 3 Reg. 1223 prevede che il distributore “che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:
- a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
- b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
- c) il suo nome e indirizzo;
- d) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.”
- l’art. 7 afferma che, se richiesto dall’Autorità competente, “il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.”