Legge e dintorni
Lorenza Andreis
Partner dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Lorenza Andreis è partner dello Studio Avvocato Andreis e associati, con sede a Torino e Milano.
È specializzata in diritto alimentare, e in particolare segue le aziende del settore nella progettazione, commercializzazione, presentazione e pubblicità degli alimenti. Partecipa usualmente come relatrice a corsi e convegni per tecnici della materia ed è autrice di articoli su diverse riviste di settore.
Bio...
Negli ultimi tempi, in particolare, l’attenzione degli operatori e dei tecnici in materia di alimentazione si è rivolta alla ricerca di alimenti nuovi, innovativi e sostitutivi di quelli tradizionali.
Tra queste innovazioni gode di particole attualità quella relativa alla produzione e commercializzazione come alimenti di insetti o prodotti da questi ottenuti.
Bisogna premettere che l’apertura a questa tipologia alimenti è stata possibile a seguito della revisione della normativa sui c.d. novel foods, attuata dal legislatore europeo con il Reg. UE 2015/2283 (1).
Il regolamento 2283, infatti, ha portato non solo all’abrogazione della disciplina precedente di cui al Reg. CE 258/1997, ma soprattutto all’ampliamento della definizione di novel food.
Sono infatti “nuovi alimenti/novel foods”, anche gli alimenti, non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che sono “costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione”.
La stessa Commissione europea, nelle sue Q&A, ha chiarito che “in the EU, insects fall within the definition of novel food as food ingredients isolated from animals. Parts of insects (such as legs, wings, head, etc.), as well as whole insects, fall within this definition” (2).
Ebbene, in forza di questo ampliamento, gli operatori europei interessati hanno potuto avviare la procedura, così come previsto dal Regolamento 2283, e richiedere di essere autorizzati a commercializzare alimenti ottenuti da insetti e/o prodotti da questi derivati.
Il regolamento 2283, in effetti, prevede che l’immissione in commercio dei novel foods avvenga solo previa autorizzazione della Commissione europea, supportata per gli aspetti tecnici dall’EFSA; questa autorizzazione si ottiene con la pubblicazione di un regolamento ad hoc, con il quale il prodotto viene inserito nell’elenco europeo dei novel foods autorizzati e può essere immesso sul mercato (3).
Ora, le procedure aventi ad oggetto gli insetti che sono state avviate e che si sono e concluse positivamente sono state diverse (4).
Grazie alle prime autorizzazioni, ottenute nel 2021, fino alle più recenti di gennaio scorso, sono stati ammessi i seguenti alimenti:
- larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata (5);
- locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere (6);
- larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere (7);
- acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere (8);
- polvere parzialmente sgrassata Acheta domesticus (grillo domestico) (9);
- larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere (10).
Ogni regolamento con cui il novel food è autorizzato contiene le descrizioni dettagliate del prodotto oggetto di richiesta e le specifiche condizioni di impiego; inoltre prescrive l’elenco degli alimenti in cui può essere usato e le dosi massime di impiego.
Ad esempio, la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) ai sensi del Reg. UE 2023/5 può essere usata, tra gli altri, nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini nel limite massimo di 2/100g, o nelle bevande tipo birra nella dose massima di 0,1/100g.
L’acheta domesticus (grillo domestico) congelato o essiccato/in polvere può essere usato, tra gli altri, nei biscotti nella dose massima di 30g/100 se congelato oppure nella dose di 8g/100g se essiccato o in polvere (v. Reg. UE 2022/188).
Le norme autorizzative contengono anche disposizioni in punto etichettatura, e ciò al fine non solo di garantire una corretta informazione al consumatore, ma di tutelarne anche la salute.
Nei regolamenti, infatti, viene specificata la denominazione del prodotto, affinché, nel rispetto dei principi sulle pratiche leali di informazione, il consumatore sia informato in maniera chiara e completa del componente.
In questo senso, nell’etichetta e nell’ingredientistica dei prodotti dove i novel foods sono ammessi si ritroveranno, a seconda del tipo, denominazioni come “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata” o “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata” o “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere” (ex Reg. UE 2022/169), oppure “larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate/in pasta” o, a seconda della forma impiegata, “larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) essiccate/in polvere”, a seconda della forma impiegata (ex reg. UE 2023/58).
Ancora in punto etichettatura, viene affrontato il tema allergeni: le norme richiedono tutte che venga inserita una indicazione accanto alla lista degli ingredienti degli alimenti nei quali i novel foods trattati possono essere usati.
In particolare gli operatori devono segnalare che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche ai consumatori con allergie note, a seconda dei casi, ai crostacei o prodotti a base di crostacei, ai molluschi o prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.
Si tratta di una posizione di cautela della Commissione europea, dovuta al fatto che, da una parte, non sono ancora emerse prove che dimostrino il collegamento diretto fra consumo degli insetti e casi di sensibilizzazione primaria e allergie, ma dall’altra l’EFSA ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità degli insetti (ed infatti si stanno esaminando le modalità con cui effettuare le ricerche necessarie; v. i consideranda dei diversi regolamenti).
Ebbene, i regolamenti citati rappresentano sicuramente un punto importante nell’innovazione dell’alimentazione europea, anche se, considerata la ricerca scientifica in continua evoluzione e le esigenze in termini di sostenibilità sempre più ampie e diffuse, non vanno presi come punti di arrivo, bensì come opportunità per ulteriori e importanti sviluppi nel settore.
I nuovi alimenti: gli insetti
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R2283-20210327&qid=1674401684989&from=IT )
- https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/legislation/q-and_it
- L’elenco dei novel foods è pubblicato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R2470-20220829&qid=1674485505082&from=IT
- Peraltro, in tutte le procedure di cui ai regolamenti citati, gli operatori hanno richiesto “la tutela dei dati” ai sensi dell’art. 26, il che comporta che le prove e i dati scientifici a sostegno della domanda non possono essere utilizzati a vantaggio di domande presentate nei successivi cinque anni senza il consenso degli operatori titolari stessi. In questi casi, quindi, l’immissione sul mercato europeo del novel foods autorizzato con tutela dei dati è consentito solo al soggetto richiedente, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il novel food senza riferimento alle prove scientifiche o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale o con il consenso del richiedente iniziale.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1o giugno 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0882&qid=1674485424540&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1975&qid=1674485437889&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0169&qid=1674485454923&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0188&qid=1674485469717&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0005&qid=1674485480202&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0058&qid=1674485490702&from=IT