Legge e dintorni


Antonio Fiumara
Avvocato dello Studio Avvocati Andreis e associati | Italia
L’avv. Antonio Fiumara è specializzato nel diritto penale di impresa e in particolare nel diritto alimentare, ambientale e della sicurezza e igiene sul lavoro. Assiste e difende le aziende in ambito penale e presta consulenza specialistica anche nelle fasi di contenzioso civile e amministrativo. È autore di articoli pubblicati su riviste di settore ed interviene quale relatore a convegni e seminari.
Bio...
Il 12 agosto 2026 ha trovato applicazione il Reg. 40/2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation o, più semplicemente, PPWR (1).
Con questo nuovo regolamento il legislatore europeo ha riformato la disciplina degli imballaggi, introducendo un quadro normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e destinato a incidere sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione all’immissione sul mercato, fino alla gestione del relativo rifiuto.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio e, più in generale, il loro impatto ambientale, favorendo il passaggio verso un’economia maggiormente circolare.
Il PPWR non si limita, quindi, a disciplinare solo la fase finale di gestione del rifiuto, ma interviene a monte, imponendo alle imprese stringenti requisiti già nella fase di progettazione e produzione dell’imballaggio.
A tal fine, vengono in rilievo i requisiti di riciclabilità degli imballaggi, la riduzione al minimo del loro peso e volume, gli obblighi relativi al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, la disciplina degli imballaggi riutilizzabili e gli obblighi di informazione e di etichettatura.
Si tratta di una disciplina destinata ad avere un impatto particolarmente significativo sul settore cosmetico, caratterizzato da un largo utilizzo di imballaggi primari e secondari, spesso costituiti da materiali diversi e progettati con caratteristiche estetiche e funzionali particolarmente articolate.
Per le imprese cosmetiche, pertanto, il PPWR non rappresenta soltanto una nuova disciplina ambientale, ma introduce anche una serie di specifici adempimenti documentali, informativi e di etichettatura, che dovranno essere integrati nei processi di sviluppo e commercializzazione dei prodotti.
Il primo passaggio: individuare il “fabbricante” dell’imballaggio
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento riguarda l’individuazione del “fabbricante”, ovvero del soggetto sul quale ricadono i principali obblighi normativi.
A tal fine, è opportuno precisare che il fabbricante dell’imballaggio non coincide necessariamente con il soggetto che lo ha realizzato, ma, in linea generale, con l’operatore che lo abbia fatto progettare o fabbricare e che lo metta in commercio apponendovi il proprio nome o marchio commerciale.
Tale previsione assume particolare rilievo nel settore cosmetico, dove è frequente il ricorso alla produzione conto terzi.
In tali ipotesi, infatti, la qualifica di fabbricante ai fini del PPWR non viene attribuita automaticamente al soggetto che materialmente realizza il flacone, il vaso, il tubetto o la scatola, quanto all’operatore che abbia fatto progettare o fabbricare o vi apponga il proprio nome o marchio commerciale.
Per completezza, si deve precisare che tale disciplina prevede una deroga nel caso delle microimprese (2): quando l’azienda che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio appartiene alla categoria delle microimprese, e il soggetto che fornisce l'imballaggio è situato nello stesso Stato membro, il fornitore dell’imballaggio viene considerato, ai fini del PPWR, il “fabbricante”.
Le principali novità introdotte dal PPWR
Tra le novità principali introdotte dal nuovo regolamento dobbiamo ricordare innanzitutto l’obbligo attribuito al fabbricante di garantire la conformità dell’imballaggio.
A tal fine, prima dell'immissione sul mercato, dovrà essere effettuata la procedura di valutazione della conformità e dovrà essere predisposta la relativa documentazione tecnica.
A conferma dell’idoneità dell’imballaggio dovrà poi essere redatta la Dichiarazione di conformità.

Il PPWR stabilisce poi anche alcuni obblighi di “etichettatura”.
Il fabbricante deve infatti assicurare che l’imballaggio riporti un numero di tipo, lotto, numero di serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione.
Qualora, per le dimensioni o la natura dell’imballaggio, ciò non sia possibile, le informazioni possono essere riportate in un documento che accompagna il prodotto imballato.
La finalità della disposizione è quella di assicurare la tracciabilità dell’imballaggio, consentendone il collegamento con la documentazione tecnica e con la relativa dichiarazione di conformità.
Tra le indicazioni da apporre sull’imballaggio, vi è anche quello di riportare i riferimenti del fabbricante: nome, denominazione commerciale o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui è possibile contattarlo.
Tali informazioni dovranno essere riportate sull’imballaggio, oppure mediante un QR code o altro supporto dati standardizzato.
Si tratta di un obbligo particolarmente interessante per il settore cosmetico perché introduce ulteriori informazioni destinate a convivere con quelle già previste per i prodotti cosmetici dal Reg. 1223/2009 (3).
Il PPWR precisa, infatti, che le informazioni devono essere chiare, comprensibili e leggibili e non devono sostituire, oscurare o essere confuse con le informazioni richieste da altre normative europee applicabili all'etichettatura del prodotto imballato.
Per un cosmetico, quindi, la nuova disciplina dovrà essere coordinata con gli obblighi di etichettatura già previsti dal Reg. 1223/2009.
Non è sufficiente, in altri termini, aggiungere semplicemente una nuova informazione grafica all’etichetta: occorrerà collocare le informazioni richieste dal PPWR senza compromettere la leggibilità e la corretta presentazione delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa cosmetica.
Per quanto concerne l’etichettatura dell’imballaggio, il PPWR prevede altresì che venga introdotta una nuova etichettatura armonizzata, destinata a fornire al consumatore informazioni sulla composizione materiale dell’imballaggio e a facilitarne la selezione e la corretta raccolta.
Si tratta di una disciplina volta a superare la frammentazione delle indicazioni nazionali relative alla raccolta degli imballaggi, attraverso un sistema armonizzato a livello europeo. L’etichetta dovrà essere basata su pittogrammi, essere facilmente comprensibile e accessibile anche alle persone con disabilità.
Ad ogni modo, appare opportuno ribadire che si tratta di una disciplina che entrerà in vigore il 12 agosto 2028 (oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione) e pertanto, sino ad allora, continuerà ad applicarsi, a livello nazionale, la c.d. etichettatura ambientale degli imballaggi, attualmente regolamentata, a livello nazionale, dal nostro Codice dell’Ambiente (d. lgs. 152/2006).
Rimanendo sempre in tema “etichettatura” un’altra novità che potrebbe assumere una certa rilevanza nel comparto cosmetico, è la nuova disciplina per gli imballaggi riutilizzabili.
A partire dal 12 febbraio 2029 (oppure 30 mesi dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione), gli imballaggi riutilizzabili dovranno infatti recare una specifica etichetta per informare adeguatamente il consumatore sulla riutilizzabilità degli stessi.
Per facilitare il consumatore, ulteriori informazioni relative al sistema di riutilizzo e ai punti di raccolta dovranno essere rese disponibili mediante QR code o altro vettore digitale standardizzato.
Ulteriori considerazioni.
Come anticipato, numerose sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento e, per brevità di spazio, non è possibile affrontarle tutte in questa sede.
Prestando particolare attenzione al settore cosmetico, si vogliono però svolgere alcune ulteriori considerazioni.
La prima riguarda l’opportunità concessa agli operatori di fare ricorso a strumenti digitali.
Il PPWR consente infatti, in determinate ipotesi, di fornire le informazioni attraverso un QR code o altro vettore di dati standardizzato e aperto.
La soluzione può essere particolarmente interessante per l’ambito cosmetico, nel quale lo spazio disponibile sull’imballaggio è spesso limitato dalla dimensione dei contenitori e dalla contemporanea necessità di riportare numerose informazioni previste dalla normativa di settore.
Il ricorso al digitale, tuttavia, non deve essere inteso come una generale possibilità di trasferire online tutte le informazioni obbligatorie. Il regolamento individua, infatti, specificamente le informazioni che possono essere fornite mediante strumenti digitali e stabilisce che tali informazioni debbano essere accessibili e chiaramente distinguibili dalle comunicazioni commerciali.
Un altro aspetto che si vuole mettere in evidenza è poi il fatto che il PPWR introduce un sistema di responsabilità che coinvolge l’intera filiera.
Tutti gli operatori devono cooperare e, in particolare, il fornitore dell’imballaggio o dei materiali di imballaggio deve fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio, compresa la documentazione tecnica richiesta dal regolamento.
Questo obbligo è particolarmente importante per le imprese cosmetiche che acquistano flaconi, vasetti, tubi, chiusure, astucci e altri componenti da fornitori specializzati.
Il rapporto con il fornitore non potrà più essere limitato alla verifica delle caratteristiche tecniche e dell’idoneità estetica del packaging: sarà necessario assicurarsi che il fornitore sia in grado di mettere a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio al PPWR.
In conclusione, alla luce delle nuove disposizioni, l’imballaggio non è più soltanto un elemento funzionale alla conservazione e alla presentazione del cosmetico, né esclusivamente un veicolo di comunicazione commerciale ma diventa esso stesso destinatario di una serie articolata di obblighi di conformità, tracciabilità, informazione e documentazione.
In quest’ottica, appare quindi opportuno che le imprese cosmetiche avviino sin da subito una verifica strutturata dei propri imballaggi al fine di accertare il rispetto dei nuovi obblighi normativi e degli adempimenti richiesti, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Ed infatti, per il settore cosmetico, abituato a considerare il packaging come uno degli elementi centrali del prodotto, il PPWR impone una nuova domanda: non soltanto come deve essere il nostro packaging? ma anche come possiamo dimostrarne la conformità e come dovremo comunicarla al consumatore?
Il nuovo regolamento europeo
sugli imballaggi: cosa cambia per
il settore cosmetico
Riferimenti bibliografici
- Regolamento (UE) 2025/40
- Conformemente alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione si considerano microimprese le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro.
- Regolamento (CE) 1223/2009
KEYWORDS
PPWR
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Etichettatura
Fabbricante
Imballaggi

