Cercheremo, in questa breve rubrica, di riassumere i concetti fondamentali che, legislativamente, stanno alla base di questa grossa fetta di mercato, la nutraceutica. Nello specifico, andremo a delineare quel è lo schema legislativo di competenza per quelli che possono essere considerati gli alimenti per gli sportivi.
Tra le sostanze che sempre più spesso identifichiamo come per gli sportivi troviamo oggi giorno polifenoli per l’attività antiossidante, le proteine per la ricostituzione muscolare, la carnitina, ma anche vitamine e minerali base. La gamma di prodotti spazia da barrette, a bevande, a capsule concentrate, a diete specifiche.
Cos’è la nutraceutica e perché la nutraceutica per gli sportivi. Il nome nutraceutica nasce dalla combinazione della parola nutrizione e farmaceutica, area di facile individuazione in quanto va a racchiudere tutto quello che sta nel mezzo tra l’alimento (convenzionale, più o meno processato) e il farmaco, ma che non è classificabile come nessuno dei due.
Di interesse rilevante è notare come la parola nutraceutica, di così ampio utilizzo negli ultimi due decenni, sia tuttavia una parola che non trova definizione ed uso nei regolamenti europei. Per andare a delineare di cosa parliamo, quindi, dobbiamo fare un passo indietro.
I regolamenti e il quadro normativo europeo vedono una decisa distinzione tra cosa è farmaco e cosa è alimento, ovviamente. Tutto (quasi) ciò che non è farmaco ma che viene ingerito dalla popolazione in maniera volontaria (acqua compresa) ricade all’interno del Regolamento No. 178/2002 o Regolamento Quadro del settore alimentare, il quale pone i capisaldi del settore per la tutela della salute umana e circoscrive il suo campo di azione. Ad accompagnare tale Regolamento vi sono a cascata tutta una serie di regolamenti definiti orizzontali (applicabili a tutti gli alimenti, es. Limiti per i residui di contaminanti) e quelli definiti verticali (che delineano una specifica categoria (es. Regolamento additivi, Regolamento nuovi alimenti).
Per addentrarci nel campo delineato nutraceutica, dobbiamo considerare quindi dei Regolamenti verticali che insieme popolano la definizione da noi data di “né alimento né farmaco”.
Legislativamente, possiamo pertanto articolare la nutraceutica con:
La Direttiva comunitaria sugli integratori alimentari; Direttiva No° 2002/46/CE
Il Regolamento sugli alimenti fortificati; Regolamento No. 1925/2006
Il Regolamento per gli alimenti per specifici gruppi FSG (“Food for Specific Groups Regulation”); Regolamento No. 609/2013
(Vale la pena ricordare che per definizione giuridica, i prodotti appartenenti a questi regolamenti verticali, rispondono al regolamento quadro alimentare, e pertanto, considerabili innanzitutto alimenti, secondo definizione).
Cosa troviamo quindi nella nutraceutica.
Gli integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, i quali sono prodotti che vengono consigliati per integrare la dieta; presentati al consumatore in forma predosata (capsule, polveri, botticini). Non esplicano azione nutritiva ma sono mirati per sopperire a particolari mancanze dell’organismo o supportare situazioni particolari di deficit o stress (es. sali minerali per l’estate). Questi, non vengono considerati farmaco in quanto la loro azione è di mantenimento dell’omeostasi del corpo e non esplicativa di una funzione terapeutica o curativa.
Gli alimenti fortificati, Regolamento No. 1925/2006, invece, si delineano come alimenti convenzionali aggiunti di sostanze nutritive non energetiche (vitamine e minerali), la quale finalità è quella di aumentare gli apporti di tali sostanze benefiche attraverso una normale dieta. Troviamo differenze tra quelli che sono gli alimenti arricchiti, dove la sostanza aggiunta non è naturalmente presente nell’alimento (latte vegetale arricchito con calcio) e gli alimenti fortificati, dove l’aggiunta è in termini quantitativi di una sostanza già presente (cereali ricchi di vitamine). Possiamo considerare questi alimenti come alimenti funzionali, perché esplicanti un’azione che va oltre la nutrizione base con una funzione ben precisa.
Per ultimo, più ampio, c’è poi il Regolamento No. 609/2013, anche conosciuto per l’acronimo FSG (“Food for Specific Groups Regulation”) che comprende gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali (anche chiamati AFMS) e i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Dove potremmo porre quindi i nutraceutici per gli sportivi?
Esistono davvero degli alimenti per sportivi?
Attualmente i prodotti per sportivi ricadono concettualmente sotto l’ombrello del Regolamento (UE) n. 609/2013. Questo ha soppiantato il concetto di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, precedentemente definito dalla Direttiva n. 89/398/CEE, sostituendolo con quello di alimenti per gruppi specifici. Tuttavia, questo regolamento non riporta alcun riferimento agli sportivi. Gli sportivi, infatti, non vengono ritenuti una categoria di popolazione che necessita di alimenti specificamente concepiti poiché chi fa attività fisica non ha condizioni invalidanti per cui necessita di cibi diversi da quelli già sul mercato.
Torniamo quindi a considerare gli alimenti per sportivi quegli alimenti che, per le loro peculiarità, possono essere utilizzate per gli sportivi, ma che legislativamente sono o integratori alimentari, o AFMS o alimenti fortificati.
Tra i regolamenti che interessano da vicino lo sportivo, inoltre, ci sono il Regolamento n° 1924/2006 sui claims, nonché quello sulle etichette, il Regolamento n° 1169/2011. Le indicazioni che vengono riportate sugli alimenti sono quelle che più interessano lo sportivo, il quale ricerca determinati alimenti ed effetti salutistici in modo da avere un effetto positivo sulle proprie prestazioni fisiche. Il claims, o indicazione specifica che rivendica un beneficio, definisce l’effettiva esistenza di un rapporto assunzione-beneficio per una particolare sostanza, approvato a livello comunitario.
Per concludere, ad oggi, non vi è un framework di regolamenti per la messa sul mercato di prodotti ai fini sportivi. I principali motivi per cui questi non sono regolati nello specifico sono essenzialmente due: gli alimenti comuni possono essere alimenti sportivi (che si parli di integratori o AFMS o fortificati), poiché quello che può cambiare in uno sportivo è il regime alimentare e non l’alimento in sé; secondo, la legislazione vigente -attraverso etichette e claims- garantisce la sicurezza e la trasparenza degli alimenti sul mercato al fine di informare il consumatore -sportivo in questo caso- dei valori nutrizionali e di composizione degli alimenti così che la scelta sia consapevole.