Legge e dintorni


Lorenza Andreis
Partner dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Lorenza Andreis è partner dello Studio Avvocato Andreis e associati, con sede a Torino e Milano.
È specializzata in diritto alimentare, e in particolare segue le aziende del settore nella progettazione, commercializzazione, presentazione e pubblicità degli alimenti. Partecipa usualmente come relatrice a corsi e convegni per tecnici della materia ed è autrice di articoli su diverse riviste di settore.
Bio...
La Commissione europea, nel contesto del Green Deal, del Piano di azione per l’economia circolare e dell’Agenda dei consumatori, si è impegnata a raggiungere diversi obiettivi in termini di sostenibilità e tutela dell’ambiente, come noto. Tra questi è compreso anche quello di adottare misure volte a responsabilizzare i consumatori a compiere scelte più informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica.
In tal senso, l’impegno del legislatore europeo si è rivolto alla creazione di un quadro normativo armonizzato diretto a contrastare le pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto dichiarazioni e asserzioni ambientali false o ingannevoli, e a garantire che i consumatori ricevano informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti o servizi attendibili, veritiere e verificabili.
Ha avuto così avvio quel processo legislativo con il quale la Commissione EU ha inteso disciplinare e, appunto, contrastare il cd. greenwashing, ossia la pratica commerciale che consiste in una “appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine verde” (1).
Questa attività legislativa si è concretizzata, in particolare, con la presentazione di due proposte di direttive:
- la prima del 30 marzo 2022, codificata con il numero COM(2022)143 final e avente ad oggetto la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione
- la seconda del 22 marzo 2023, codificata con il numero COM(2023)166 final e avente ad oggetto l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva Green Claims) (2).
Le due proposte hanno seguito tempistiche e sviluppi differenti, che qui di seguito si rappresentano brevemente.
L’iter legislativo della prima proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori si è svolto in maniera completa e si è concluso con l’adozione della Direttiva 2024/825, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 6 marzo 2024 (3).
Modificando le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, la norma interviene sulla tutela dei consumatori (in Italia, rappresentata dal Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005) con l’intento di rafforzarla da pratiche commerciali sleali sugli aspetti ambientali, e con l’intento di migliorare le informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità dei prodotti, e sulla disponibilità di aggiornamenti del software.
Più specificamente sul greenwashing, le modifiche apportate dalla Direttiva 2024/825 riguardano:
- le definizioni, dove sono state inseriti alcuni concetti base fondamentali per la tutela dei consumatori (v. “asserzione ambientale”, “marchio di sostenibilità, “sistema di certificazione”, “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”);
- l’inserimento delle caratteristiche ambientali tra quelle che possono essere oggetto di una pratica commerciale;
- l’inserimento di alcune fattispecie specifiche di pratiche commerciali ingannevoli aventi ad oggetto aspetti ambientali;
- l’ampliamento della c.d. black list, ossia la lista di quelle pratiche ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni caso e che quindi sono vietate.
A seguito della pubblicazione, spetta ora agli Stati membri recepire la direttiva entro i termini dalla stessa previsti, e cioè entro il 27 marzo 2026, e applicarla a partire dal 27 settembre 2026.
In Italia, ad oggi, gli ultimi sviluppi risalgono a luglio scorso quando è stata pubblicata la Legge di delegazione europea 2024 (Legge 91/2025); si tratta della legge con la quale il Governo è formalmente delegato ad adottare, tra le altre, anche la Direttiva 825.
Dunque, occorre attendere ora il decreto di recepimento.
Diversa situazione, invece, si è creata per la seconda proposta di Direttiva.
In questo caso e per proseguire nell’azione di far fronte al greenwashing e all’impiego di marchi ambientali inattendibili, il legislatore ha ritenuto di integrare ulteriormente le misure sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali (4).
Nel merito, infatti, la Proposta ha ad oggetto le dichiarazioni ambientali esplicite nella comunicazione tra imprese e consumatori, comprese quelle comparative, ed introduce requisiti minimi in materia di convalida, comunicazione e verifica.
In particolare, è richiesto che:
- le imprese effettuino una valutazione ex ante per garantire l’affidabilità delle asserzioni ambientali impiegate;
- le imprese facciano verificare da un soggetto terzo indipendente la valutazione effettuata, le prove a supporto e il claim; tale soggetto, nel caso, rilascerà un certificato di conformità;
- le imprese comunichino i claims in maniera trasparente, nel rispetto di quanto previsto alla norma stessa.
Ora, nonostante l’iter legislativo fosse in corso e fosse anche a buon punto, a giugno 2025 la Commissione ha comunicato l’intenzione di ritirare il testo presentato.
Si tenga conto che l’annuncio della Commissione è giunto dopo che erano state già seguite e raggiunte tappe importanti nell’iter legislativo, ed infatti:
- a marzo 2024 il Parlamento EU aveva adottato la sua posizione in prima lettura;
- a giugno 2024, il Consiglio dell’Unione Europea aveva approvato il testo dell’orientamento generale sulla direttiva in questione;
- a gennaio e aprile 2025, si sono svolti i negoziati interistituzionali per raggiungere un accordo sul testo (c.d. trilogo);
- a giugno scorso era previsto il terzo negoziato (che, a parere di alcuni, avrebbe potuto essere l’ultimo).
E invece, prima della terza riunione è giunta, da parte della Commissione europea, la comunicazione della volontà di ritirare la proposta di legge per ragioni di semplificazione normativa: cosa che, evidentemente, ha bloccato i lavori in corso.
Ad oggi, non risultano esserci ancora documenti ufficiali che formalizzino il ritiro, e non risultano neppure pubblicati informazioni o comunque avvisi aggiuntivi sui siti istituzionali di riferimento.
A di là delle discussioni (soprattutto di natura politica) che si sono sollevate a seguito dell’annuncio della Commissione, diventa stringente la necessità di fare chiarezza, non solo verso il mercato, ma anche dal punto di vista legislativo.
Infatti, pur avendo la Commissione EU il potere di ritirare le sue proposte a determinate condizioni (potere peraltro già esercitato in passato), occorre comprendere se la scelta sia definitiva e se darà luogo a reazioni ufficiali del Parlamento e/o del Consiglio, tra le quali non è da escludere anche una eventuale impugnazione davanti alla Corte di Giustizia, oppure se questo ritiro abbia il solo fine di apportare delle modifiche al testo, alleggerendolo.
In conclusione, gli sviluppi normativi tesi a disciplinare e armonizzare la tutela contro il greenwashing sono tutt’oggi in corso, a livello nazionale ed ancora a livello europeo; sarà quindi importante monitorare i progressi in entrambi i casi.
Nonostante ciò, bisogna comunque considerare che i riferimenti tutt’oggi esistenti, e cioè la disciplina generale, le interpretazioni e i precedenti giurisprudenziali emanati negli anni dalle diverse autorità competenti (compresi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria) delineano un quadro applicativo già ben strutturato, indirizzando gli operatori sulle più adeguate modalità di utilizzo e di formulazione dei claims ambientali e sui documenti/dossier che devono predisporre a loro supporto.
Gli sviluppi della normativa sui green claims
Riferimenti bibliografici
- Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (2021/C 526/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(05)
- Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
- Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825
- Nei consideranda della Proposta si chiarisce che questa intende concentrarsi “su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite in termini di attestazione, comunicazione e verifica” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0166
KEYWORDS
Green claims
Direttiva 2024/825
Proposta di direttiva green claims
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