Tra le misure che si collocano nel contesto della Strategia Green Deal della Commissione Europea rientrano anche quelle elaborate per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta; infatti, negli ultimi anni è diventata sempre più urgente l’esigenza di incoraggiare il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.


In questo contesto, nel 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Reg. UE 2023/1115, il c.d. Regolamento Deforestazione.

La norma è entrata in vigore a giugno 2023 e si applica – per il momento - dal 30 dicembre 2024 (data sulla quale torneremo più avanti viste le novità di recente emanate dalla stessa Commissione).


Il Regolamento ha l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Unione alla deforestazione globale stessa, nonché di ridurre l’impatto delle imprese europee sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla perdita di biodiversità a livello mondiale.

In sostanza, si vuole evitare che i prodotti soggetti alla norma e immessi sul mercato europeo, o anche esportati dall’Unione Europea, contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale nell’UE e nel resto del mondo.


Al fine di raggiungere tali obiettivi, il legislatore ha prima individuato i prodotti che sono soggetti al Regolamento, tra quelli che, in effetti, presentano maggiori criticità sotto questo profilo ambientale, e ha predisposto poi nuovi obblighi in capo agli operatori.


L’elenco dei prodotti c.d. “interessati” è riportato nell’Allegato I e la loro individuazione viene effettuata in base alla classificazione doganale:

Il legislatore europeo intende così garantire che i beni, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati a partire da materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno, non siano stati prodotti contribuendo alla deforestazione e al degrado forestale globale.


A tal fine, pone un chiaro ed esplicito divieto: è vietato immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare materie prime e prodotti interessati che non siano a deforestazione zero, che non siano stati prodotti in conformità con la legislazione del paese di produzione, e che non siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.


Potranno cioè essere commercializzati solo i prodotti che rispettano le tre condizioni appena elencate e che qui, brevemente, illustriamo.


  1. I prodotti devono essere a deforestazione zero, ossia devono contenere o essere stati nutriti o fabbricati con materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; nel caso del legno, si deve considerare il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.


  1. I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, e quindi delle leggi applicabili in detto paese.

Non c’è una elencazione precisa delle norme, ma il legislatore intende fare riferimento alle norme sullo status giuridico della zona di produzione, come ad esempio, le disposizioni sul diritto d’uso del suolo, sulla tutela dell’ambiente, sui diritti dei lavoratori, etc….


  1. I prodotti devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (Allegato II del Regolamento): gli operatori devono effettuare una due diligence sui prodotti in relazione al loro impatto sulla deforestazione.

Questo comporta l’obbligo di raccogliere tutte le informazioni, i documenti e i dati pertinenti a sostegno della conformità dei prodotti al Regolamento; tra queste vi possono essere le informazioni che riguardano la descrizione dei prodotti, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno dove sono state prodotte le materie prime, i contatti degli operatori interessati nella catena.


Comporta l’obbligo, alla luce dei dati raccolti, di svolgere una valutazione del rischio che prenda in considerazione una serie di elementi tra i quali, ad esempio, la presenza di foreste e di popoli indigeni nel paese di produzione, la diffusione della deforestazione o del degrado forestale, la fonte, la attendibilità e la validità delle informazioni raccolte, eventuali problematiche esistenti nel paese di origine (a livello di corruzione, di violazione dei diritti umani, di conflitti armati), la complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, etc.

Elemento da considerare in fase di due diligence è anche la classificazione dei paesi effettuata dalla Commissione EU: ai sensi dell’art. 29, infatti, la stessa Commissione deve stilare e pubblicare una classificazione di tutti i paesi basata sul rischio di produzione di materie prime o prodotti in maniera non conforme al Regolamento (ci sono tre livelli: “ad alto rischio”, “a basso rischio” e “rischio standard”).

I lavori per la predisposizione di questo elenco sono ancora in corso.


Se dalla due diligence emerge la presenza di un potenziale rischio di non conformità dei prodotti, l’operatore dovrà adottare delle apposite misure di attenuazione dello stesso.


In ultimo, gli operatori devono redigere una dichiarazione ad hoc, il cui modello è allegato allo stesso Regolamento: tale dichiarazione consente loro di dimostrare e “provare” di aver rispettato le misure di cui alla norma stessa.

La dichiarazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti tramite un registro europeo online, che ad oggi è ancora in fase di elaborazione da parte della Commissione.


In conclusione, da questa breve disamina si comprende come quanto delineato e richiesto dal legislatore europeo a tutela delle foreste e dell’ambiente avrà un impatto importante per gli operatori interessati e anche per le stesse autorità.

Ed infatti, diversi sono gli strumenti che la Commissione sta elaborando e sta mettendo a disposizione per fornire supporto ai portatori di interessi, agli Stati membri e ai paesi terzi; in particolare, sono state pubblicate sul sito della Commissione europea delle linee guida e delle domande frequenti (FAQ), che vengono periodicamente aggiornate, e che forniscono supporto, interpretativo e operativo, per l’attuazione del regolamento.


In questo contesto, “preparativo”, tenuto conto dei diversi elementi ancora in sospeso e a seguito di sollecitazioni ricevute da diverse parti interessate, la Commissione EU, lo scorso 2 ottobre 2024 ha pubblicato la “Proposal for a Regulation amending Deforestation Regulation as regards the date of application”, con la quale propone uno slittamento dell’applicazione del Regolamento 1115 al 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e al 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese (1).

La bozza, che è stata accolta positivamente da tutti i soggetti interessati, deve essere ancora approvata da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.


Occorrerà seguire gli sviluppi di questa proposta, ma in ogni caso tutti i soggetti interessati devono prendere ormai consapevolezza di questa nuova normativa e, se non è già stato fatto, strutturarsi in modo da darne applicazione, quando sarà necessario.

 Regolamento Deforestazione

Riferimenti bibliografici