Etichettatura in pillole
Gabriella Lo Feudo
Biologa / Collaboratore Tecnico
CREA - Centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura | Italia
Bio...
Gabriella Lo Feudo è nata a Cosenza. Biologa è iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1988.
Dal 1987 al 2011 è stata inoltre responsabile del laboratorio chimico dell’INCA della sede di Cosenza Si occupa dal 1987 di legislazione alimentare e, soprattutto, delle norme che regolano le etichette alimentari. Attualmente, svolge la sua attività lavorativa presso il CREA Olivicoltura Frutticoltura ed Agrumicoltura di Rende.
È iscritta dal 2016 all’Albo degli Assaggiatori di olio della Calabria. Numerose sono le sue pubblicazioni e le collaborazioni con istituzioni, associazioni e riviste.
- Le etichette alimentari, uno strumento importante per compiere acquisti consapevoli
- Indicazioni obbligatorie
Data di scadenza e di preferibile consumo: le differenze
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Continuiamo con la nostra rubrica #pilloledietichette
Un'altra importante informazione da cercare in etichetta è l’origine del prodotto e, visto anche il forte interesse del consumatore europeo ma specialmente italiano, la Commissione Europea ha emanato sul tema vari regolamenti. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica per cui occorre un regolamentazione attenta, puntuale, accompagnata da una informazione altrettanto precisa per favorire acquisti consapevoli. Conoscere l’origine di un alimento vuol dire avere consapevolezza delle materie prime utilizzate, delle modalità di coltivazione o di allevamento, dell’uso dei mangimi e dei concimi, ovvero della sostenibilità dell’agricoltura di provenienza del prodotto alimentare che si acquista e si consuma. L’Italia con la sua enorme biodiversità e tradizione alimentare è uno scrigno di tesori del gusto e pertanto è giusto dare informazioni, il più possibile dettagliate, in modo che il consumatore sia messo nella condizione di potere operare una scelta attenta e informata.
In base all’articolo 26 del Reg UE n .1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è obbligatorio inserire l’origine in etichetta “nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”.
A seguito dell’articolo sopra riportato per le carni della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, per le carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate per le carni fresche, refrigerate o congelate di volatili, è stato emanato un regolamento specifico, il n. 1337 del 2013 , che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni sopra citate.
Sempre in base all’articolo n. 26 del Reg 1169/2011 la Commissione avrebbe dovuto rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine sui seguenti ulteriori alimenti:
sui tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle regolamentate dal reg UE n.1337 / 2013
sul latte a lunga conservazione o usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
sugli alimenti non trasformati e sui prodotti a base di un unico ingrediente;
sugli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.
Nel 2018 è stato emanato il regolamento (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ma, nonostante ciò, a livello europeo ancora non tutto è definito. In Italia, nel 2017, per soddisfare un’esigenza molto sentita dai consumatori/cittadini, sono stati emanati dei decreti interministeriali in vigore sul solo territorio nazionale, che esortano il produttore ad apporre in etichetta l’indicazione dell’origine del grano (componente principale delle farine e della pasta) del riso, delle conserve di pomodoro, ad eccezione della passata già regolamentata in tal senso dal 2005, e degli alimenti mono-ingrediente, in etichetta. Tali decreti sono stati prorogati al 31 dicembre 2024 dal MASAF e obbligano il produttore ad apporre il luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, l'origine della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari e l'origine di pomodoro, riso, grano duro per paste di semola di grano duro. Inserire l’informazione in merito all’origine in etichetta è necessaria e obbligatoria oltre che sugli alimenti già citati, anche su ulteriori altri alimenti che presentano una regolamentazione comunitaria specifica di etichettatura e commercializzazione. Gli alimenti sono i seguenti:
- oli extravergine e vergine d’oliva
- uova
- carni bovine
- latte fresco
- pesce, di cui va riportata la zona di cattura (Mediterraneo, Atlantico nord-orientale ecc., se si tratta di pescato a mare aperto) o, in alternativa, la zona di allevamento
- frutta e verdura di cui va indicata chiaramente l’origine sia che venga venduta sfusa al mercato o confezionata al supermercato.
Ovviamente è obbligatorio inserire l’origine sui prodotti tipici e provvisti di marchi di qualità.
Origine degli alimenti per acquisti consapevoli
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- D. Lgs. 169/2004 Attuazione della Dir. 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
- Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo.
- https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en.
- Art. 23 bis Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre, detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l’allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l’integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice”) e Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari https://www.iap.it/
- Provvedimento AGCM n. 25087 del 2014 – TAR Lazio Sentenza Sez. I, 9 settembre 2015 n. 11119 – Consiglio di Stato Sentenza n. 2371/2020.
- C- 386/23 del 26 giugno 2023.
- Lista degli ingredienti e sua importanza
- Etichetta nutrizionale per una alimentazione informata
- Etichette di prodotti DOP e IGP e legame con i territori
- Additivi e aromi, dove si trovano in etichetta?
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