SICUREZZA ALIMENTARE ED INTEGRATORI ALIMENTARI

Siamo abituati a pensare alla sicurezza alimentare in termini di carne, pollame od ovoprodotti, magari per Salmonella; al salmone o al formaggio, per Listeria monocytogenes o per lo STEC; o ai frutti di bosco congelati o ai frutti di mare per l’epatite A o per i norovirus; oppure agli allergeni nei prodotti da forno.

Non siamo abituati a pensare agli integratori alimentari in termini di sicurezza alimentare perché si tratta di prodotti concentrati, altamente processati e piuttosto lontani, nella maggior parte dei casi, dalla produzione primaria, quindi dall’agricoltura o dalla raccolta, ove, spesso, avviene la contaminazione. E, in effetti, fino ad alcuni anni fa le segnalazioni nel sistema europeo di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF – 1) le segnalazioni relative agli integratori alimentari erano poche. Anche le disposizioni legislative in materia di contaminanti riguardanti gli integratori alimentari erano poche, come le cronache che associassero questi prodotti a pericoli di natura chimica, fisica o biologica. Poiché i limiti sui contaminanti riflettono i dati scientifici sugli alimenti che più contribuiscono all’esposizione alimentare ad un dato contaminante, in realtà anche questo era un dato confortante. Poteva sembrare che davvero il mondo della sicurezza alimentare riguardasse solo il food “di uso corrente”, e non il sottoinsieme integrazione. I dati degli ultimi anni hanno però dimostrato che gli integratori alimentari sono alimenti anche in questo senso, oltre che sotto il profilo legale; il sistema RASFF riporta 379 segnalazioni di sicurezza alimentare riconducibili alla categoria in senso lato, di cui il circa il 60% circa propriamente ad “integratori alimentari”. La conoscenza della sicurezza alimentare, dalla food safety, diventa quindi un bagaglio indispensabile anche per chi si occupa di food supplement. Vale la pena ricordare sempre che la General Food Law, cioè il Reg. (CE) n. 178/2002 (2), la normativa quadro per gli alimenti, impone agli operatori del settore alimentare, cioè tutte le imprese che hanno a che fare con gli alimenti, di non immettere sul mercato un qualsiasi integratore alimentare (o alimento) che non sia sicuro; e se lo avessero fatto per errore, di ritirarlo prontamente o di richiamarlo, dandone notizia ai consumatori e all’autorità.

INTRODUZIONE

Gli alimenti possono contenere in maniera inevitabile sostanze tossiche se assunte in quantità elevate. Queste sostanze possono provenire dall’ambiente, oppure essere generate dai processi di fabbricazione. Ove la tossicità di queste sostanze sia accertata e la loro presenza sia riscontrata negli alimenti, una valutazione scientifica da parte dell’EFSA (in particolare del gruppo di esperti CONTAM) permette alla Commissione Europea, con il concorso degli Stati Membri, di fissare dei limiti massimi in quegli alimenti che sono le fonti principali di queste sostanze, in maniera tale da minimizzarne l’ingestione compatibilmente con la frequenza di consumo e la contaminazione naturale. Spetta poi agli operatori assicurare il rispetto di tali livelli con procedure e controlli analitici proporzionati al rischio (non è necessario analizzare ogni lotto prodotto se i dati scientifici dimostrano che il pericolo è sotto controllo; diventa necessario se invece il pericolo si presenta frequentemente), e all’autorità competente verificare l’efficacia di tali controlli.

I metalli pesanti, tra cui il piombo, il cadmio e il mercurio, sono notoriamente tossici ed è stato valutato che gli integratori alimentari possono contribuire all’esposizione a tali sostanze. Per questo, il regolamento (UE) 2023/915 (3) (che è un aggiornamento del Reg. (CE) n. 1881/2006) ha previsto dei limiti che devono essere assicurati ed inseriti nelle specifiche di questi prodotti (3 mg/kg per il piombo; 1 mg/kg per il cadmio, salvo per gli integratori alimentari costituiti almeno per l'80 % da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati; 0,1 mg/kg per il mercurio). Se i limiti valgono per il prodotto finito, è chiaro che le materie prime dovranno avere dei limiti compatibili con un risultato finale conforme. Si è anche accertato che la citrinina è una sostanza tossica che può essere presente nel riso rosso fermentato; per questo è stato fissato un limite massimo per gli integratori contenenti questo ingrediente.

Altri limiti sono stati indicati dalla normativa e riguardano direttamente o indirettamente gli integratori alimentari, e vanno verificati.

Nel campo dei contaminanti chimici, possiamo anche annoverare i residui di pesticidi. Essi sono normati in maniera dettagliata dal Reg. (CE) n. 396/2005 (4), e non riguardano solo la frutta o la verdura, ma anche i prodotti trasformati. Di conseguenza, una pianta fresca con residui di antiparassitari superiori ai limiti per tale pianta darà luogo ad estratti non conformi. L’essicazione e l’estrazione avranno certamente cambiato la concentrazione del residuo iniziale, ma la conformità (o non conformità) dovrà essere ricostruita applicando opportuni fattori di diluizione o concentrazione. Negli anni recenti, gli integratori alimentari sono stati coinvolti nella vicenda dell’ossido di etilene. Il trattamento con tale sostanza è proibito nella UE. Tuttavia, al fine di controllare la contaminazione microbica, è stato ampiamente utilizzato in paesi terzi. L’ossido di etilene, ritenuto cancerogeno, forma un residuo facilmente identificabile per esempio negli estratti di piante. Vi sono stati diversi problemi e richiami, che sottolineano l’importanza di controlli, conoscenza della filiera e di partner in grado di operare in maniera conforme, e non solo di minimizzare i costi del prodotto. La questione ha riguardato anche gli additivi alimentari, che anch’essi sono utilizzati negli integratori alimentari.

Un ulteriore capitolo riguarda il rischio di adulterazione, che è molto presente nelle filiere lunghe dell’integrazione. Sono pubblicati periodicamente dall’American Botanical Council bollettini che mettono in luce i rischi, a volte anche di natura sanitaria, che può comportare la sostituzione di una pianta con un’altra o l’aggiunta di sostanze chimiche per simulare la presenza della pianta, o per falsare i risultati analitici.

I CONTAMINANTI CHIMICI

Tra i contaminanti chimici, un caso particolare è rappresentato dagli allergeni, cioè da proteine – nella maggior parte dei casi – che in alcuni individui sensibilizzati possono causare reazioni importanti, anche fatali. Per questo, fin dal 2003, l’Unione Europea si è dotata di un quadro normativo fondato sull’informazione per tutelare la crescente frazione di consumatori allergici; a questo quadro ha risposto l’industria alimentare con l’etichettatura precauzionale, con procedure, analisi e corrispondente comunicazione nella filiera. Il problema degli allergeni riguarda anche gli integratori alimentari perché ci sono allergeni negli integratori, e ci sono problemi di contaminazione crociata. Requisiti più stringenti, ed ancora non ben definiti, riguardano i claim “senza” riferiti agli allergeni; si tratta di vanti che si trovano anche nel campo dell’integrazione, esponendo a rischi le imprese che li utilizzano.

Inoltre, si è diffuso anche nel campo degli integratori l’indicazione “senza glutine” che è normata in maniera dettagliata. Anche qui, il vanto deve corrispondere a dati precisi, oltre a rispondere al requisito di non ingannevolezza.

GLI ALLERGENI E IL GLUTINE

Scorrendo il Reg. (CE) n. 2073/2005 (5) sui criteri microbiologici, non si identifica una categoria specifica per gli integratori alimentari, anche se in linea di principio alcune categorie, come quelle definite per Listeria, possono riguardare anche questi prodotti alimentari. Il motivo è che in effetti la frequenza degli episodi di tossinfezione associati agli integratori alimentari è bassa. Questo non significa che i rischi microbiologici non debbano essere controllati attraverso le buone pratiche, con limiti e controlli adeguati. In particolare, i prodotti naturali derivati dalle piante sono spesso molto esposti perché i metodi di riduzione della contaminazione microbica non sono sempre adeguati, e l’irraggiamento è proibito nella UE.

CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA

Molto spesso la sicurezza degli integratori alimentari non viene messa in discussione rispetto a contaminazioni biologiche, chimiche o fisiche (corpi estranei) ma propriamente riguardo ai componenti aggiunti. Dal tè verde alle monacoline alle piante contenenti berberina, sono molte le sostanze regolamentate e in corso di valutazione a livello europeo, per fare alcuni esempi. In questo caso, l’operatore della sicurezza alimentare è chiamato ad una valutazione approfondita e consapevole, anche alla luce dei dati di nutrivigilanza che in questi anni stanno diventando un elemento trainante della regolamentazione.

Anche i novel food possono compromettere la sicurezza di un integratore alimentare, e questo è diventato un motivo ricorrente di richiami nel settore.

LA SICUREZZA INTRINSECA

L’assegnazione della responsabilità apre un discorso molto complesso, perché se è l’impresa che commercializza o produce un integratore alimentare ad avere la responsabilità maggiore, tutti gli attori della filiera hanno responsabilità, sul piano amministrativo, civile e penale. Certamente, non si può ritenere che una semplice dichiarazione risolva ogni responsabilità; sono necessarie consapevolezze e competenze adeguate alla complessità di questi rischi.

DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

Riferimenti bibliografici

LUCA BUCCHINI            LUCILLA CARICCHIO
Hylobates Consulting srl | Italia

Bio...

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