Come noto, il Reg. CE 1924/2006 disciplina le indicazioni volontarie nutrizionali e salutistiche che possono essere usate sugli alimenti, prevede gli elenchi delle indicazioni autorizzate e le loro condizioni di utilizzo.

La norma si applica dal 1° luglio 2007 ed è ormai un riferimento ben noto agli operatori che intendono rivendicare caratteristiche nutrizionali e/o salutistiche sui loro prodotti alimentari, ma diversi ambiti della normativa non sono stati attuati e/o sviluppati.


In questo contesto, il Parlamento europeo ha pubblicato a gennaio una Risoluzione che fa il punto sull’applicazione del Regolamento 1924 e, in particolare sugli aspetti che andrebbero adeguati alle abitudini alimentari e nutrizionali attuali (1).

Il Parlamento ha sviluppato diverse considerazioni, che di seguito illustriamo e alla luce delle quali invita la Commissione EU ad attivarsi sia per colmare le lacune normative che per avanzare più velocemente ed efficacemente nei lavori legislativi, tenendo anche conto degli obiettivi strategici di questi ultimi anni (v. Green Deal e Strategia Farm to Fork).


i.

Il primo aspetto sul quale il Parlamento si è soffermato riguarda i profili nutrizionali che la Commissione EU avrebbe dovuto stabilire in prima battuta entro gennaio 2009 e in seconda battuta nel gennaio 2022 con una proposta di regolamento ad hoc.


È utile ricordare che nell’ambito della disciplina in esame, il legislatore ha individuato nei profili nutrizionali un criterio per regolare i casi di utilizzo dei claims, “per proteggere i consumatori dall’esposizione ad alimenti contenenti indicazioni sulla salute che presentano composizioni nutrizionali inadeguate”.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, e salvo eccezioni, per usare i claims in questione gli alimenti “devono” rispettare determinati requisiti che la Commissione EU, supportata dall’EFSA e dagli operatori, avrebbe dovuto elaborare in ambito nutrizionale per gli alimenti e/o loro categorie tenendo conto di diversi elementi (in particolare della quantità delle sostanze nutritive, del ruolo e dell’importanza dell’alimento nella dieta, della composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia scientificamente riconosciuto).


Ora, considerato che nessuna delle due scadenze sopra indicate è stata rispettata e che quindi ad oggi i profili nutrizionali non sono previsti, il Parlamento è tornato sul punto e insiste sulla loro definizione ritenendola “pertinente e necessaria” per il conseguimento degli obiettivi della norma.

In particolare e richiamando il principio in base al quale le indicazioni nutrizionali e/o salutistiche non devono indurre in errore i consumatori sul valore nutritivo reale di un alimento, il Parlamento “evidenzia che, in assenza di profili nutrizionali, le indicazioni possono porre l’accento su un aspetto positivo di un prodotto complessivamente non sano o di un prodotto che supera le soglie di determinate sostanze nutritive, come grassi, zuccheri e sale; sottolinea che molti prodotti alimentari, alcuni dei quali commercializzati per i bambini, continuano a usare indicazioni nutrizionali e sulla salute nonostante abbiano elevati livelli di nutrienti preoccupanti; sottolinea che lo sviluppo di profili nutrizionali specifici, come previsto all’articolo 4 del regolamento e in linea con gli obiettivi dello stesso, è necessario per limitare l’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute su alimenti ricchi di grassi, zuccheri e/o sale; sottolinea che i futuri profili nutrizionali, che dovrebbero essere basati su prove scientifiche solide e indipendenti, potrebbero aiutare i consumatori a compiere scelte informate, sane e sostenibili in merito ai prodotti alimentari”.


ii.

Il Parlamento affronta anche il tema delle informazioni a supporto dei consumatori: infatti, considerando che questi sono sempre attratti da alimenti e integratori che riportano claims salutistici - subendo il c.d. effetto alone – invita la Commissione a che sulle etichette vengano riportate le soglie di utilizzo minime e massime e la raccomandazione di consultare un professionista del settore prima della loro assunzione. Si vuole così evitare il rischio di interazioni negative con trattamenti specifici e il rafforzamento di potenziali disturbi alimentari.


Inoltre, il Parlamento “deplora il ritardo” della Commissione EU nella formulazione di una proposta di legge sulle etichette nutrizionali sul front-of-pack FOP; quindi la esorta ad adottare quanto prima una etichettatura nutrizionale europea armonizzata sul FOP visto che, come indicato nel documento, questi sistemi “hanno dimostrato di aiutare efficacemente i consumatori a scegliere alimenti e bevande più sani”.


iii.

Il terzo aspetto riguarda poi la pertinenza delle indicazioni nutrizionali e salutistiche, osservato che molti claims usati riguardano nutrienti che pochi consumatori non hanno nella loro dieta; in questo senso, il Parlamento intende rafforzare il ruolo dell’EFSA, chiedendole di effettuare nel contesto del suo esame anche una valutazione sulla pertinenza delle indicazioni, di formulare orientamenti specifici e di avviare preliminarmente consultazioni con i fabbricanti.


Una specifica attenzione, poi, è rivolta al claim “senza zuccheri aggiunti” in quanto si invita la Commissione a valutare la possibilità di limitare l’uso per prodotti che contengono edulcoranti o altri livelli di zuccheri liberi.


iv.

Il quarto aspetto riguarda poi i botanicals: come noto, a livello europeo non vi è una armonizzazione normativa né sulla classificazione delle sostanze botaniche come alimenti o medicinali, né sulla predisposizione di un elenco, positivo o negativo, di sostanze botaniche usate negli alimenti e negli integratori, né sulla predisposizione di un elenco dei loro effetti benefici o nocivi per la salute.

Queste lacune creano una frammentazione sul mercato europeo che comporta non solo una forte disparità tra operatori, ma anche il rischio che prodotti potenzialmente non sicuri siano posti in commercio.


In questo contesto, il Parlamento esorta la Commissione europea a proseguire i lavori sui botanicals, in particolare quelli relativi all’elaborazione delle liste dei claims salutistici riferiti a tali sostanze; sollecita però anche gli Stati membri a collaborare in modo da formulare un elenco europeo negativo di botanicals in base alla loro tossicità già rilevati nei singoli Stati.


v.

Infine, il Parlamento affronta il tema delle comunicazioni online, in quanto sempre più preoccupante è la presenza online di claims nutrizionali e salutistici non autorizzati e fuorvianti.

Al fine di tutelare i gruppi di consumatori più vulnerabili come i bambini e gli adolescenti particolarmente sensibili ai claims condivisi sui social media, il Parlamento chiede di attuare un approccio efficace per far fronte all’esposizione di questi soggetti alla pubblicità e alla commercializzazione di alimenti trasformati ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale nelle trasmissioni audiovisive e nei media digitali.

Da una parte quindi invita la Commissione a elaborare orientamenti per chiarire l’applicazione online del regolamento 1924, ad individuare procedure e norme per la regolamentazione e il monitoraggio della norma; dall’altra sottolinea le responsabilità degli Stati membri e dei fornitori di piattaforme online (già previste nella disciplina sui servizi digitali) ad evitare la diffusione di contenuti illegali.


In conclusione, il documento illustrato mette in luce gli aspetti e gli strumenti che il Parlamento europeo riconosce come utili, se non come necessari, per adattare la disciplina dei claims nutrizionali e salutistici alle esigenze attuali.

Si ricava come l’attenzione sia rivolta non solo al progresso tecnologico, e quindi alle nuove modalità di comunicazione che coinvolgono sempre più fasce di consumatori, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire una informazione sempre più completa ed efficace. Infatti, gli ambiti sui quali il legislatore europeo viene sollecitato a legiferare sono diretti a fornire una “fotografia” sempre più completa e corretta degli alimenti e ad evitare che il consumatore venga indotto in errore.

Analisi del Parlamento europeo sul “Regolamento Claims”

Riferimenti bibliografici