Uso essenziale

Il 22 aprile la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione non legislativa contenente i criteri guida e i principi per il concetto di "uso essenziale" delle sostanze (1).

Questo concetto aiuterà a valutare quando è giustificato utilizzare le “most harmful substances”, ovvero quando è da ritenersi "essenziale per la società" e può essere utilizzata per quello scopo per un certo periodo di tempo.

I criteri per definire un uso essenziale sono:

1) quell'uso è necessario per la salute e/o la sicurezza e/o è critico per il funzionamento della società, e

2) non ci sono alternative accettabili.


Obiettivo del concetto di uso essenziale

Il concetto di uso essenziale nasce dagli obiettivi fissati dalla Chemical Strategy for Sustainability che si impegnata specificamente a:

"[...] definire criteri per gli usi essenziali per garantire che le sostanze chimiche più dannose siano autorizzate solo se il loro uso è necessario per la salute, la sicurezza o è critico per il funzionamento della società e se non ci sono alternative accettabili dal punto di vista dell'ambiente. Questi criteri guideranno l'applicazione degli usi essenziali in tutta la legislazione dell'UE sia per le valutazioni del rischio generico che per quelle specifiche".

L'obiettivo generale del concetto di uso essenziale è quello di facilitare il processo decisionale e di aumentare l'efficienza normativa per ottenere una rapida eliminazione delle sostanze più dannose negli usi non essenziali, consentendo al contempo gli usi ancora essenziali per la società e la continua disponibilità di prodotti che soddisfano le esigenze della salute umana e animale.

Per gli usi essenziali per la società, il concetto può dare alle aziende la certezza che le sostanze altrimenti destinate all'eliminazione graduale possono continuare a essere utilizzate per soddisfare le esigenze della società, fino a quando non saranno disponibili alternative.

Il concetto è uno strumento per aiutare a determinare quando l'uso di una sostanza più dannosa è giustificato dal punto di vista della società.


Most harmful substances

Le "sostanze più pericolose" indicate nella Comunicazione della Commissione europea sono quelle che presentano uno o più delle seguenti proprietà di pericolo:

  • CMR cat. 1A e 1B
  • Interferenti endocrini cat. 1 (salute umana e ambiente)
  • Sensibilizzazione respiratoria cat. 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (STOT-RE) Cat. 1, comprese immunotossicità e neurotossicità
  • PBT/vPvB
  • PMT/vPvM
  • Pericoloso per lo strato di ozono cat. 1

Necessario per la salute o sicurezza

L'uso di una sostanza più nociva è necessario per la salute o la sicurezza se l'uso e la funzione tecnica della sostanza in tale uso sono necessari per:

  • prevenire, monitorare o trattare malattie e condizioni sanitarie simili
  • sostenere le condizioni di base per la vita e la salute umana o animale
  • gestire crisi ed emergenze sanitarie
  • garantire la sicurezza personale
  • garantire la sicurezza pubblica


Critico per il funzionamento della società

L'uso di una sostanza più dannosa è critico per il funzionamento della società se l'uso e la funzione tecnica della sostanza in tale uso sono fondamentali per:

  • fornire risorse o servizi che devono rimanere in funzione per il funzionamento della società (ad esempio, garantire la fornitura di energia e di materie prime critiche o la resilienza alle interruzioni dell'approvvigionamento)
  • gestire i rischi e gli impatti sociali derivanti da crisi e disastri naturali.
  • proteggere e ripristinare l'ambiente naturale
  • eseguire la ricerca scientifica e lo sviluppo
  • proteggere il patrimonio culturale

La Commissione sottolinea che l'essenzialità di un uso non è statica, ma si evolve nel tempo. Per questo, potrebbero essere richiesti piani di sostituzione con impegni verso la transizione ad alternative.

La Comunicazione fornisce (nell’allegato) gli elementi, linee guida e condizioni su cui basare la valutazione dello specifico uso della sostanza.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il regolamento prevede che, con tempistiche differenti, vi siano degli obblighi di comunicazione e informazione.

    TRASMISSIONE ALL’AGENZIA

    Con modalità ancora da definire quando l’articolo è stato scritto, i soggetti coinvolti hanno obblighi di trasmettere periodicamente alcuni dati all’ECHA.