Etichettatura in pillole
Gabriella Lo Feudo
Biologa / Collaboratore Tecnico
CREA - Centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura | Italia
Bio...
Gabriella Lo Feudo è nata a Cosenza. Biologa è iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1988.
Dal 1987 al 2011 è stata inoltre responsabile del laboratorio chimico dell’INCA della sede di Cosenza Si occupa dal 1987 di legislazione alimentare e, soprattutto, delle norme che regolano le etichette alimentari. Attualmente, svolge la sua attività lavorativa presso il CREA Olivicoltura Frutticoltura ed Agrumicoltura di Rende.
È iscritta dal 2016 all’Albo degli Assaggiatori di olio della Calabria. Numerose sono le sue pubblicazioni e le collaborazioni con istituzioni, associazioni e riviste.
Questa rubrica introduce e tratta un argomento di notevole interesse in quanto coinvolge la vita quotidiana delle persone. Acquistare alimenti in maniera responsabile e informata è ormai un interesse preciso di molti. Conoscere e saper scegliere un alimento prima di fare la spesa è determinante per avviare un approccio responsabile con la nostra alimentazione quotidiana.
Le etichette alimentari sono l'unico strumento di cui dispone il consumatore per orientarsi tra gli affollatissimi scaffali dei supermercati. Saperle leggere rappresenta un diritto ma anche un dovere vista l’importanza che questa scelta riveste sulla salute e sul benessere della persona. Ma l’etichetta è anche la prima vetrina espositiva del produttore. E’ il primo momento di contatto tra i due principali attori della filiera degli acquisti: il produttore e il compratore. Attraverso di essa chi si propone vuole stabilire un contatto empatico con chi deve acquistare che a sua volta vuole essere rassicurato e informato su ciò che sta per acquistare.
L'Unione Europea e i suoi Stati membri, seppur consapevoli che i problemi legati all'obesità e a tutte le problematiche connesse ad una cattiva alimentazione andrebbero risolti prevalentemente attraverso un'accurata educazione alimentare che parta dalle scuole e si diffonda in tutti i luoghi aggregativi, ritengono che sia importante sviluppare un senso di responsabilità che accompagni il cittadino/consumatore durante i suoi acquisti alimentari.
Il Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è orientato verso questa direzione di tutela e consapevolezza. Tale documento ha rivoluzionato l'approccio nei confronti delle etichette e della informazione al consumatore, armonizzando quelle già presenti e inserendo al centro dell’attenzione la salvaguardia della salute e del benessere delle persone. Elemento di novità, inserito nelle premesse, è la possibilità di renderla accessibile ai portatori di menomazioni visive, conferendo quindi all’etichetta non solo un ruolo informativo e di tutela ma anche etico e inclusivo. In tal modo si favorisce l’accessibilità all’informazione, abbattendo barriere insidiose e subdole perché non evidenti.
A questo proposito, mi piace segnalare che il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sezione di Rende, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria ente pubblico vigilato dal MASAF, ha sperimentato, insieme all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Cosenza, un’etichetta in cui il linguaggio braille e la narrazione vocale vanno al di là delle insidiose barriere invisibili.
L’etichetta, proprio per una valenza pedagogica intrinseca oltre che informativa, non deve in alcun modo indurre il consumatore a compiere scelte non idonee e pertanto deve essere chiara, leggibile indelebile.
Coinvolge tutti gli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti per la ristorazione collettiva e, oltre a favorire il libero mercato, serve a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e pertanto non deve attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie e tanto meno deve accennare a proprietà farmacologiche a meno di autorizzazioni specifiche da parte degli organi preposti (EFSA- Autorità europea per la sicurezza alimentare, Ministero della Salute).
Le informazioni apposte in un’etichetta si distinguono in obbligatorie e in facoltative o volontarie. Senza le prime l’alimento non può essere commercializzato, mentre le informazioni facoltative possono essere apposte, sulla base sempre di quanto previsto dalle norme vigenti, per scelta del produttore/commercializzatore che ne risponde direttamente in merito alla veridicità. Le informazioni obbligatorie sono situate tra il fronte e il retro delle etichette e sono determinanti per la vendita di un alimento.
Le etichette alimentari, uno strumento importante per compiere acquisti consapevoli
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- D. Lgs. 169/2004 Attuazione della Dir. 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
- Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo.
- https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en.
- Art. 23 bis Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre, detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l’allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l’integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice”) e Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari https://www.iap.it/
- Provvedimento AGCM n. 25087 del 2014 – TAR Lazio Sentenza Sez. I, 9 settembre 2015 n. 11119 – Consiglio di Stato Sentenza n. 2371/2020.
- C- 386/23 del 26 giugno 2023.
- Informazioni obbligatorie da apporre in etichetta
- Data di scadenza e di preferibile consumo: le differenze
- Lista degli ingredienti e sua importanza
- Origine degli alimenti per acquisti consapevoli
- Etichetta nutrizionale per una alimentazione informata
- Etichette di prodotti DOP e IGP e legame con i territori
- Additivi e aromi, dove si trovano in etichetta?