Legge e dintorni
Lorenza Andreis
Partner dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Lorenza Andreis è partner dello Studio Avvocato Andreis e associati, con sede a Torino e Milano.
È specializzata in diritto alimentare, e in particolare segue le aziende del settore nella progettazione, commercializzazione, presentazione e pubblicità degli alimenti. Partecipa usualmente come relatrice a corsi e convegni per tecnici della materia ed è autrice di articoli su diverse riviste di settore.
Bio...
Il periodo storico che stiamo vivendo pesa purtroppo anche sul settore alimentare; infatti, si stanno evidenziando nelle diverse sedi politiche, legislative e mediatiche, europee e nazionali, gli effetti fortemente negativi che il conflitto sta generando sul comparto.
In questo contesto, i nostri legislatori, a livello europeo e nazionale, si sono attivati per individuare azioni e misure volte a sostenere sia gli operatori del settore che i cittadini/consumatori.
La Commissione europea ha pubblicato a fine marzo una Comunicazione nella quale ha delineato le azioni, precipuamente di natura economico-finanziaria, da adottare per affrontare l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e garantire comunque la sicurezza alimentare.
Non considerando necessaria la predisposizione di nuove ulteriori norme, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare le azioni necessarie per affrontare e gestire le preoccupazioni e le vulnerabilità a lungo termine, e garantire la resilienza del sistema alimentare (1).
In Italia citiamo in particolare la misura adottata dal Ministero dello Sviluppo economico e avente ad oggetto la sospensione delle esportazioni di olio di girasole dalla Ucraina (2).
Con la nota dedicata specificamente a questo ingrediente, impiegato molto diffusamente come base di diversi alimenti e preparazioni, si rappresenta che le scorte di olio di girasole sono destinate a esaurirsi, e anche rapidamente visto l’andamento dei consumi, e che il suo approvvigionamento è a rischio se (e come in effetti sta succedendo) il conflitto si protrae nel tempo.
Di conseguenza, e dovendo gli operatori fornirsi di altri alimenti per garantire la continuità delle produzioni, il Ministero evidenzia la necessità di trovare soluzioni per garantire anche l’adeguamento e l’aggiornamento delle etichette ai sensi del Reg. UE 1169/2011 (3).
In sostanza, emerge come le problematiche pratico-operative legate alle forniture dell’olio di semi di girasole ricadano sugli obblighi informativi che tutti gli operatori del settore alimentare hanno nei confronti dei consumatori. Infatti, nel rispetto dei principi generali del Regolamento 1169, le informazioni sugli alimenti, compreso l’elenco degli ingredienti, devono pur sempre essere veritiere e corrette.
In questo contesto, quindi, il Ministero interviene per le etichette attuali e per quelle che dovranno essere stampate in tempi brevi, cercando di individuare un bilanciamento tra le diverse esigenze in questione: la sicurezza alimentare, l’informazione corretta del consumatore e la possibilità per gli operatori di fornirsi di oli alternativi senza dover immediatamente cambiare i pack.
Dunque, per l’adeguamento progressivo delle etichette, i produttori potranno impiegare transitoriamente una frase che indichi quali oli e/o grassi sono stati usati in sostituzione dell’olio di girasole, segnalando l’eventuale presenza di allergeni; potranno a questi fini ricorrere a mezzi come il getto di inchiostro o altri sistemi equivalenti, come ad es. stickers adesivi.
Anche i claims eventualmente presenti sulle etichette e relativi alla presenza o assenza di oli vegetali andranno chiariti, ad esempio, come suggerito dal Ministero, tramite l’uso di una etichettatura aggiuntiva o altre analoghe modalità.
Inoltre, per garantire la diffusione dell’informazione sulla sostituzione dell’olio, il Ministero attenziona anche il settore della distribuzione al dettaglio, che dovrà individuare gli strumenti adeguati per aggiornare, appunto, i consumatori; in questo senso, il Ministero suggerisce l’impiego di avvisi da pubblicare nei punti vendita con apposita cartellonistica, ben visibile, posta in prossimità degli scaffali dove si trovano i prodotti interessati, e contenente anche rimandi alle informazioni sui social, o ai siti internet aziendali.
Per la stampa delle nuove etichette, poi, il Ministero “in via transitoria e segnalando sempre l’eventuale presenza di allergeni, [si] consente di riportare nella lista degli ingredienti la dizione generica della categoria oli e grassi vegetali seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti, in considerazione delle forniture disponibili - es. “oli e grassi vegetali (girasole, palma, mais, soia, ecc.)”.
Consentire l’elencazione dei possibili oli presenti configura una deroga importante all’obbligo di indicare con precisione gli ingredienti; è quindi necessario che gli operatori tengano ben presente che l’applicazione di questa eccezione opera solo per il momento emergenziale attuale e soprattutto in relazione alla sostituzione dell’olio di semi di girasole e non di altri componenti.
È bene cioè che la applicazione di questa deroga sia definita e contestualizzata, per evitare di incorrere in irregolarità.
In più, le misure adottate operano solo sul mercato nazionale e, di conseguenza, la deroga è ammessa per i prodotti sul nostro territorio.
Si tratta di un aspetto da tenere in considerazione nella esportazione verso i paesi europei, dal momento che sono state prese sui vari territori misure eccezionali anche diverse fra loro; da quanto ci risulta, ad esempio, le misure più simili a quella italiana sono state adottate solo da alcuni paesi, come ad es. l’Austria e la Spagna, mentre altrove sono stati considerati ancora altri sistemi.
Sul tema, sollevato in sede di interrogazione parlamentare, è intervenuta la Commissione europea. Che, a fine aprile, confermando la necessità di un approccio flessibile nella applicazione del 1169 (purché le misure sostitutive siano temporanee, giustificate e proporzionate e non mettano a repentaglio la sicurezza degli alimenti commercializzati, e sul punto l’uso di “stickers” può essere una possibile soluzione), ha riscontrato la esigenza di un approccio coerente fra Stati, e quindi ha dichiarato l’intenzione di agevolare gli scambi di informazioni e di migliori prassi tra le Autorità nazionali, attraverso riunioni periodiche del Comitato permanente e un canale di comunicazione dedicato (4).
Ebbene, il momento che stiamo vivendo incide sulla operatività del settore alimentare e tutti i soggetti interessati, Commissione europea, Stati membri e operatori, sono chiamati a trovare il modo migliore per adeguarsi alla situazione, garantendo pur sempre la corretta applicazione delle normative; in questo contesto è apprezzabile il dialogo che si è instaurato fra loro a questi fini e si auspica che, in maniera efficace e costruttiva, riesca a stabilire un approccio armonizzato e chiaro per tutti, così da evitare una frammentazione delle misure di adeguamento che si riveli distorsiva del mercato.